Azione per riconoscimento riposo compensativo
 

 

PROCEDURA RIPOSO COMPENSATIVO

Il network legale E-LEGALNET e lo STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI ha conseguito una esperienza di rilievo con oltre 5.000 procedure attive su tutto il territorio nazionale, nell’interesse di sigle associative di categoria e di singoli e gruppi di medici, sotto il patrocinio dei propri legali di riferimento, incardinate avanti le competenti Autorità e volte al riconoscimento dei diritti contrattuali dei medici in formazione specialistica.

Stante tale esperienza e sulla base dei quesiti posti da numerosi medici, i legali del suddetto network consociato hanno effettuato un approfondito studio rispetto alla possibilità di questi di fruire dei riposi compensativi per turni di pronta disponibilità/reperibilità prestati in giornata festiva, da computarsi nel debito orario settimanale, nonché rispetto alla sussistenza del diritto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti a causa della mancata fruizione di riposi compensativi a seguito delle giornate festive effettuate in pronta disponibilità/reperibilità. L’approfondimento della questione ha permesso di definire l’oggetto, l’assetto giuridico, la disciplina, con l’individuazione dell’adeguato rimedio giuridico e degli aventi diritto, per quanto si evidenzia di seguito:

 

 

 

           

        Assetto normativo

1.  Nel dare attuazione alla Direttiva del Consiglio n. 93/104/CE del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/34/CE del 22 giugno 2000, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, il Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n.66 ha definito l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sue attività e delle sue funzioni”;

2.  In applicazione di tali principi, l’art 44 del CCNL 1 settembre 1995, l’art. 7 del contratto integrativo aprile 1999 per il comparto sanità, l’art. 20 del CCNL del 1997, e l’art. 51 del CCNL anni 1998/2001 per l’area dirigenza medica, prevedono “…che nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”;

3.  La giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto che la pronta disponibilità/reperibilità, cadente in giornata festiva (anche senza l’effettiva chiamata in servizio), limita il diritto al riposo settimanale del lavoratore (tutelato dalla Costituzione), e quindi riconosce il diritto del lavoratore di fruire di riposi compensativi corrispondenti ai turni di pronta reperibilità prestati in giornata festiva, computando questi ultimi nel debito orario settimanale, nonché il diritto al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione dei riposi compensativi a seguito di giornate festive di pronta disponibilità;

 

 

 

 

       Rimedio giuridico, oggetto della procedura ed aventi diritto

Il rimedio giuridico individuato consiste in una procedura giuslavoristica da incardinare collettivamente avanti il Giudice del lavoro del Tribunale competente nei confronti delle competenti A.U.S.L., A.S.P., A.U.O., IRCSS o altri istituti di cui il medico è dipendente.

La suddetta procedura giuslavoristica consta di due fasi: nella prima fase viene inoltrata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro una richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 65 D.lgs. 165/2001, e decorsi i termini di Legge la seconda fase comporta la suddetta costituzione avanti il Giudice del lavoro del Tribunale competente.

La suddetta procedura ha ad oggetto la richiesta di fruizione dei riposi compensativi, per turni di pronta disponibilità/reperibilità prestati in giornata festiva, computando questi ultimi nel debito orario settimanale, nonché il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti a causa della mancata fruizione di riposi compensativi a seguito delle giornate festive di pronta disponibilità/reperibilità effettuate negli ultimi dieci anni dall’inoltro, ovvero attualmente dal novembre 1999.

Aventi diritto sono tutti quei medici (medico/dirigente, medico/operatore sanitario, etc.) che in forza del rapporto di dipendenza dall’Azienda Sanitaria o da altri istituti, con contratti autonomi d’opera professionale o a tempo determinato, ovvero con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, sono stati sottoposti a turni di pronta disponibilità/reperibilità ricadenti anche in giorni festivi dal 1999 in poi.

 

 

 

 

                 Modalità di adesione

A seguito di contatto con il network consociato e di valutazione della singola posizione da parte del legale di riferimento ai sottoindicati recapiti, al fine dell’attivazione della suddetta procedura, gli aventi diritto potranno da compilare e sottoscrivere la seguente documentazione (primi 5 documenti predisposti dal network):

1.  Dichiarazione sostitutiva, anche con indicazione dei giorni festivi di reperibilità allo svolgimento dei quali non è seguito il riconoscimento del riposo compensativo;

2.  Richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione;

3.  Procura;

4.  Patto e quietanza;

5.  Fotocopia del codice fiscale e di un documento valido di riconoscimento;

6.  Copia contratti di prestazione opera professionale a tempo determinato e/o indeterminato;

La suddetta procedura è condotta dal network in forma collettiva anche per quel che riguarda l’entità del corrispettivo iniziale per l’adesione e l’accordo di una percentuale da corrispondere di esito finale positivo diversamente, mentre nulla sarà ulteriormente da corrispondersi in caso di esito negativo.

I dettagli relativi al corrispettivo, e la citata documentazione da scaricare, possono essere richiesti al

 

Coordinamento Nazionale:

 

347 8797761 / 339 4928721 / 333 5625263

fax 06 62201866 - e-mail: medici-compensativo@elegalnet.com

 

 

 

E’ necessario prendere contatto con il suddetto coordinamento nazionale telefonicamente e comunque a mezzo del predetto indirizzo e-mail medici-compensativo@elegalnet.com, al fine di avere ulteriori chiarimenti, di valutare la singola posizione, di ricevere la predetta documentazione, di ricevere conferma del legale consociato in sede locale e quindi di attivare la propria procedura.

La predetta documentazione, debitamente compilata e sottoscritta va inoltrata al legale consociato in sede locale previo appuntamento e comunque contatto ai recapiti forniti dal coordinamento nazionale - unitamente alla quota di adesione pari ad € 150,00 (eurocentocinquanta/00) cadauno da corrispondersi a titolo di acconto e spese legali IN ASSEGNO, CONTANTI O BONIFICO BANCARIO secondo le indicazioni ricevute telematicamente, telefonicamente o nel corso di appuntamento presso lo Studio legale di riferimento indicato, e ad apposito patto da sottoscriversi secondo cui solo in caso di esito positivo della controversia sarà dovuta la percentuale del 10 (dieci) % sulla somma attribuita, diversamente, in caso di esito negativo nulla sarà dovuto.

Con l’adesione, ferma la possibilità in ogni momento di essere ricevuti per appuntamento dai riferimenti consociati su base locale, l’interessato accetta che le successive informazioni generali vengano fornite, non telefonicamente o a mezzo lettera, ma esclusivamente mediante e-mail collettive; comunicazioni o informazioni sulle specifica posizione verranno fornite solo previa espressa richiesta.

 

 

 
   
   
   
   
STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI  *** Roma - Palermo - Milano ***