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PROCEDURA RIPOSO COMPENSATIVO
Il network
legale E-LEGALNET e lo STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI ha
conseguito una esperienza di rilievo con oltre 5.000 procedure
attive su tutto il territorio nazionale, nell’interesse di sigle
associative di categoria e di singoli e gruppi di medici, sotto
il patrocinio dei propri legali di riferimento, incardinate
avanti le competenti Autorità e volte al riconoscimento dei
diritti contrattuali dei medici in formazione specialistica.
Stante tale
esperienza e sulla base dei quesiti posti da numerosi medici, i
legali del suddetto network consociato hanno effettuato un
approfondito studio rispetto alla possibilità di questi di
fruire dei riposi compensativi per turni di pronta
disponibilità/reperibilità prestati in giornata festiva, da
computarsi nel debito orario settimanale, nonché rispetto alla
sussistenza del diritto al risarcimento dei danni diretti ed
indiretti subiti a causa della mancata fruizione di riposi
compensativi a seguito delle giornate festive effettuate in
pronta disponibilità/reperibilità. L’approfondimento della
questione ha permesso di definire l’oggetto, l’assetto
giuridico, la disciplina, con l’individuazione dell’adeguato
rimedio giuridico e degli aventi diritto, per quanto si
evidenzia di seguito:
Assetto
normativo
1.
Nel dare attuazione alla Direttiva del Consiglio
n. 93/104/CE del 23 novembre 1993, così come modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/34/CE
del 22 giugno 2000, concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, il Decreto
Legislativo 8 aprile 2003 n.66 ha definito l’orario di lavoro
come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sue
attività e delle sue funzioni”;
2.
In applicazione di tali principi, l’art 44 del
CCNL 1 settembre 1995, l’art. 7 del contratto integrativo aprile
1999 per il comparto sanità, l’art. 20 del CCNL del 1997, e
l’art. 51 del CCNL anni 1998/2001 per l’area dirigenza medica,
prevedono “…che nel caso in cui la pronta disponibilità cada
in un giorno festivo spetta un riposo compensativo senza
riduzione del debito orario settimanale”;
3.
La giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto
che la pronta disponibilità/reperibilità, cadente in giornata
festiva (anche senza l’effettiva chiamata in servizio), limita
il diritto al riposo settimanale del lavoratore (tutelato dalla
Costituzione), e quindi riconosce il diritto del lavoratore di
fruire di riposi compensativi corrispondenti ai turni di pronta
reperibilità prestati in giornata festiva, computando questi
ultimi nel debito orario settimanale, nonché il diritto al
risarcimento del danno subito per la mancata fruizione dei
riposi compensativi a seguito di giornate festive di pronta
disponibilità;
Rimedio giuridico, oggetto della procedura
ed aventi diritto
Il rimedio
giuridico individuato consiste in una procedura giuslavoristica
da incardinare collettivamente avanti il Giudice del lavoro del
Tribunale competente nei confronti delle competenti A.U.S.L.,
A.S.P., A.U.O., IRCSS o altri istituti di cui il medico è
dipendente.
La suddetta
procedura giuslavoristica consta di due fasi: nella prima fase
viene inoltrata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro
una richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.
65 D.lgs. 165/2001, e decorsi i termini di Legge la seconda fase
comporta la suddetta costituzione avanti il Giudice del lavoro
del Tribunale competente.
La suddetta
procedura ha ad oggetto la richiesta di fruizione dei riposi
compensativi, per turni di pronta disponibilità/reperibilità
prestati in giornata festiva, computando questi ultimi nel
debito orario settimanale, nonché il risarcimento dei danni
diretti ed indiretti subiti a causa della mancata fruizione di
riposi compensativi a seguito delle giornate festive di pronta
disponibilità/reperibilità effettuate negli ultimi dieci anni
dall’inoltro, ovvero attualmente dal novembre 1999.
Aventi diritto
sono tutti quei medici (medico/dirigente, medico/operatore
sanitario, etc.) che in forza del rapporto di dipendenza
dall’Azienda Sanitaria o da altri istituti, con contratti
autonomi d’opera professionale o a tempo determinato, ovvero con
contratti di lavoro a tempo indeterminato, nell’ambito dello
svolgimento delle proprie mansioni, sono stati sottoposti a
turni di pronta disponibilità/reperibilità ricadenti anche in
giorni festivi dal 1999 in poi.
Modalità
di adesione
A seguito di
contatto con il network consociato e di valutazione della
singola posizione da parte del legale di riferimento ai
sottoindicati recapiti, al fine dell’attivazione della suddetta
procedura, gli aventi diritto potranno da compilare e
sottoscrivere la seguente documentazione (primi 5 documenti
predisposti dal network):
1.
Dichiarazione sostitutiva, anche con indicazione dei giorni
festivi di reperibilità allo svolgimento dei quali non è seguito
il riconoscimento del riposo compensativo;
2.
Richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione;
3.
Procura;
4.
Patto e quietanza;
5.
Fotocopia del codice fiscale e di un documento valido di
riconoscimento;
6.
Copia contratti di prestazione opera professionale a tempo
determinato e/o indeterminato;
La suddetta
procedura è condotta dal network in forma collettiva anche per
quel che riguarda l’entità del corrispettivo iniziale per
l’adesione e l’accordo di una percentuale da corrispondere di
esito finale positivo diversamente, mentre nulla sarà
ulteriormente da corrispondersi in caso di esito negativo.
I dettagli
relativi al corrispettivo, e la citata documentazione da
scaricare, possono essere richiesti al
Coordinamento Nazionale:
347 8797761 / 339 4928721 /
333 5625263
fax 06
62201866 - e-mail:
medici-compensativo@elegalnet.com
E’ necessario
prendere contatto con il suddetto coordinamento nazionale
telefonicamente e comunque a mezzo del predetto indirizzo e-mail
medici-compensativo@elegalnet.com,
al fine di avere ulteriori chiarimenti, di valutare la singola
posizione, di ricevere la predetta documentazione, di ricevere
conferma del legale consociato in sede locale e quindi di
attivare la propria procedura.
La predetta
documentazione, debitamente compilata e sottoscritta va
inoltrata al legale consociato in sede locale previo
appuntamento e comunque contatto ai recapiti forniti dal
coordinamento nazionale - unitamente alla quota di adesione pari
ad € 150,00 (eurocentocinquanta/00) cadauno da
corrispondersi a titolo di acconto e spese legali IN
ASSEGNO, CONTANTI O BONIFICO BANCARIO secondo le indicazioni
ricevute telematicamente, telefonicamente o nel corso di
appuntamento presso lo Studio legale di riferimento indicato, e
ad apposito patto da sottoscriversi secondo cui
solo in caso di esito positivo della controversia sarà dovuta
la percentuale del 10 (dieci) % sulla somma attribuita,
diversamente, in caso di esito negativo nulla sarà dovuto.
Con l’adesione,
ferma la possibilità in ogni momento di essere ricevuti per
appuntamento dai riferimenti consociati su base locale,
l’interessato accetta che le successive informazioni generali
vengano fornite, non telefonicamente o a mezzo lettera, ma
esclusivamente mediante e-mail collettive; comunicazioni o
informazioni sulle specifica posizione verranno fornite solo
previa espressa richiesta.
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